Con Sentenza 14 settembre 2007, n. 19212, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al regime tributario applicabile all’acquisto a titolo oneroso di un immobile da parte di una associazione di volontariato.
In particolare, partendo dall’interpretazione di quanto disposto in merito alle agevolazioni fiscali riconosciute dalla stessa Legge sul volontariato, la Corte rileva come questa preveda l’esenzione da ogni imposta solamente in caso di donazioni, lasciti ereditari e legati. Per gli altri modi di acquisto, invece, l’esenzione riguarda solo alcuni tributi tipici, come, ad esempio l’IVA.
Nel caso di specie, l’associazione di volontariato ha acquistato a titolo oneroso un bene immobile strumentale alla sua stessa attività. Per questo motivo, l’operazione è esente dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo, ma sconta l’imposta ipotecaria, per la quale non è espressamente prevista l’esenzione.
Fonte: www.seac.it
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