L’Agenzia delle Entrate con Circolare 9 maggio 2005, n. 19, ha precisato che l’aumento al 2% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, disposto dalla Legge n. 191/2004, riguarda solo i mutui richiesti da persone fisiche, non esercenti attività d’impresa per acquistare, costruire o ristrutturare abitazioni diverse dalla prima casa e relative pertinenze.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva secondo la nuova liquota dello 0,25% deve essere richiesta dal mutuatario (o da tutti i mutuatari, in caso di mutuo cointestato) con dichiarazione da rendere nel medesimo atto, da cui risulta che il prestito non rientra nella fattispecie assoggettata all’aliquota del 2%.
Fonte: www.seac.it