Con Sentenza 5 ottobre 2007, n. 20868, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla portata dell’art. 10, D.Lgs. n. 507/1993 che dispone la possibilità per il Comune di procedere a rettifica o accertamento d’ufficio dell’importo dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità.
Secondo la Corte, tale norma dispone che qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione, l’imposta deve essere pagata anche se ha ricevuto solamente un avviso di rettifica della dichiarazione (perché ritenuta infedele); in caso di mancata presentazione, invece, deve essergli notificato l’avviso di accertamento.
Fonte: www.seac.it
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