NULL
Altre Novità
20 Ottobre 2007

Imposta sulla pubblicità dovuta se avviso di rettifica

Scarica il pdf

Con Sentenza 5 ottobre 2007, n. 20868, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla portata dell’art. 10, D.Lgs. n. 507/1993 che dispone la possibilità per il Comune di procedere a rettifica o accertamento d’ufficio dell’importo dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità.

Secondo la Corte, tale norma dispone che qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione, l’imposta deve essere pagata anche se ha ricevuto solamente un avviso di rettifica della dichiarazione (perché ritenuta infedele); in caso di mancata presentazione, invece, deve essergli notificato l’avviso di accertamento.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
7 Febbraio 2025
Holding: cos’è.

Una holding (società madre o parent) è una società che controlla, tramite quote o...

7 Febbraio 2025
Controlli automatici sulle dichiarazioni: nuovi codici

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5 del 24 gennaio 2025, ha introdotto...

7 Febbraio 2025
Credito d’Imposta al 100% per la ZES Unica agricoltura e pesca

Le imprese beneficiarie possono consultare l’ammontare del credito d’imposta per la...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto