Con Sentenza 7 marzo 2005, n. 39/12/05, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha disposto che nel caso in cui un avvocato esponga sul palazzo la targa "Studio legale", lo stesso è obbligato al versamento dell’imposta sulla pubblicità.
Secondo i Giudici, in tale ipotesi la targa costituirebbe, infatti, un vero e proprio mezzo pubblicitario.
Fonte: www.seac.it