Con Sentenza n. 12791/2006 la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione ampia dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993 per quanto riguarda l’imposta sulla pubblicità.
Nel caso di specie una società riteneva illegittimo l’avviso di accertamento emanato dal Comune in quanto nel provvedimento non era stata indicata l’ubicazione dei mezzi pubblicitari, come previsto dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993.
Secondo la Corte l’osservanza degli obblighi di legge che impongono determinati contenuti ai provvedimenti va valutata caso per caso e si considera adempiuta quando gli stessi consentono al destinatario un’adeguata difesa. In questo caso, l’ubicazione del mezzo pubblicitario è stata ritenuta elemento necessario per la completa conoscenza di tutti i presupposti che fanno nascere l’imposizione tributaria.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 11.9.2006
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