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20 Luglio 2013

Imposta sulle transazioni finanziarie: le disposizioni di attuazione in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, è stata data attuazione alla normativa relativa alla nuova imposta sulle transazioni finanziarie.

Si ricorda che l’imposta è stata introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2013 e si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari ed alle operazioni definite dalla Legge stessa ad alta frequenza.

In particolare, è stato disposto che, per le operazioni soggette all’imposta in questione, sono responsabili del versamento dell’imposta le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, compresi gli intermediari non residenti in Italia, autorizzati dallo Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate, nel Testo Unico in materia, come attività di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini.

Sono stati, inoltre, individuati ulteriori soggetti tenuti al versamento dell’imposta: i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafoglio, le società fiduciarie, i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l’autentica di atti.

Se nessuno di questi soggetti interviene nelle operazioni soggette all’imposta, sarà il contribuente a dover versare direttamente l’imposta medesima.

L’imposta deve essere versata mediante modello F24. Nel Provvedimento, si rinvia ad una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate per l’istituzione dei codici tributo da utilizzare e per l’indicazione delle modalità da seguire nella compilazione del modello di pagamento.

Nel Provvedimento, sono stati forniti anche diversi chiarimenti riguardo agli obblighi strumentali che incombono sui responsabili del versamento dell’imposta.

Inoltre, si è rinviato ad un successivo ulteriore Provvedimento per l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie che dovrà essere utilizzato per l’assolvimento degli adempimenti dichiarativi.

La dichiarazione dovrà essere presentata, in riferimento all’anno solare precedente, all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno, esclusivamente per via telematica.

Ulteriori indicazioni sono state fornite riguardo ai rimborsi dell’imposta. Questi potranno essere richiesti tramite la dichiarazione suddetta. Un’apposita istanza dovrà, invece, essere presentata nel caso in cui non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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