Con Sentenza n. 21405/2007, depositata l’8 ottobre 2007, la Corte di Cassazione ha affermato che un atto può essere impugnato davanti all’organo giudiziale anche se questo non è compreso dalle norme sul processo tributario.
Ciò che conta è che l’atto contenga una pretesta tributaria definitiva. E’ perciò impugnabile, nonostante la sua mancata menzione, anche l’invito al pagamento inviato dal Comune al contribuente.
Fonte: www.seac.it
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