Nella Risoluzione n. 73 del 6 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo all’interpretazione delle norme che disciplinano l’Imu.
In particolare, l’istante, proprietaria della quota del 33 % di un immobile nel quale risiedono due fratelli, aveva chiesto chiarimenti riguardo al corretto trattamento fiscale da applicare ai fini dell’Imu alla proprietà parziale di propria spettanza. L’istante, non avendo altre proprietà immobiliari e non potendo vendere la quota dell’immobile nel quale vivono i fratelli, sosteneva di poter applicare le agevolazioni previste per l’abitazione principale, pur non avendo la residenza nel Comune nel quale è situato l’immobile in questione.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’attività di accertamento e riscossione dell’Imu è riservata ai Comuni. Quindi, al caso di specie dovrà applicarsi la Risoluzione del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 1 del 29 gennaio 2002, nella quale è stabilito che, qualora l’istanza di interpello riguardi l’applicazione di disposizioni normative in materia di tributi locali, la competenza a decidere è attribuita esclusivamente all’ente impositore.
E’ infatti tale ente ad essere titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.