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14 Gennaio 2011

Incentivi alla rottamazione auto: possono essere di nuovo utilizzati i codici tributo per la compensazione dei relativi crediti d’imposta.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 8 del 13 gennaio 2011, ha disposto il ripristino dei codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta maturati da parte dei centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione e delle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi (o da parte degli eventuali cessionari dei crediti in questione), in relazione agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con nuovi veicoli eco-compatibili. Il ripristino ha riguardato anche i codici tributo relativi ai crediti d’imposta collegati all’installazione degli impianti di alimentazione a metano o GPL ed alla rottamazione di macchine ed attrezzature agricole.
Tutti questi codici tributo erano stati oggetto di sospensione da parte dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 113 del 27 ottobre 2010 – vedi news letter Misterfisco del 1° novembre 2010) a seguito della rilevazione di una serie di anomalie nell’utilizzo degli stessi. Le anomalie riscontrate sono state, ora, individuate e risolte.
A partire dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, quindi, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta in questione possono utilizzare i crediti d’imposta medesimi in compensazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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