Con l’Ordinanza n. 11096 del 19 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato un ricorso avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sulla base della considerazione che il potere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni amministrative (in virtù di quanto disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992) sussiste esclusivamente nel caso nel quale l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni normative riguardi norme tributarie che sono state violate da parte del contribuente, con la conseguente emissione dell’avviso di accertamento e applicazione delle sanzioni. Si configura, infatti, in tal caso, un errore giustificabile riguardo all’applicazione della norma tributaria che è stata violata dal contribuente.
Ad analoga conclusione, invece, non si può giungere nell’ipotesi, come quella esaminata dalla Suprema Corte, nella quale l’incertezza interpretativa riguardi norme procedimentali alla cui osservanza è tenuta l’Amministrazione finanziaria, e non il contribuente.
Il giudice di merito aveva ritenuto, secondo la Corte di Cassazione erroneamente, che, nel caso di specie, ricorressero i requisiti per dichiarare inapplicabili le sanzioni amministrative a causa della obiettiva incertezza riguardo al significato da attribuire all’articolo 12 dello Statuto del contribuente, nella parte in cui pone all’Amministrazione l’obbligo di notificare l’avviso di accertamento non prima di sessanta giorni dal termine della verifica fiscale.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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