L’Autorità Garante della Privacy ha emanato due Pareri, entrambi datati 11 gennaio 2007, contenenti giudizio favorevole in riferimento ai due provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate (non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale) per l’attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 223/2006, in merito all’obbligo in capo agli intermediari finanziari di inviare all’Agenzia delle Entrate informazioni sui rapporti intrattenuti con i contribuenti.
L’Autorità Garante della Privacy subordina, però, la trasmissione di tali dati a rigorosi limiti per rendere sicura la loro riservatezza ed il loro utilizzo ai soli fini della lotta all’evasione fiscale. In particolare, viene rilevato che:
- per le società assicurative, che devono inviare gli importi delle somme liquidate a decorrere dal 1º ottobre 2006, manca uno specifico regolamento per la tutela dei dati sensibili;
- per gli istituti bancari, che devono inviare le informazioni relative ai rapporti instaurati a decorrere dal 1º gennaio 2005, in via telematica (attraverso Fisconline o Entratel) utilizzando apposite password, occorre maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati ed il loro utilizzo esclusivamente da parte di persone all’uopo autorizzate.
Il termine per l’invio di tali informazioni era fissato al 31 gennaio 2007. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, anche a seguito della richiesta di proroga da parte degli stessi intermediari finanziari, prevede un differimento di tale termine a data ancora da stabilire.
Fonte: www.seac.it
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