Con Circolare 20 novembre 2007, n. 13, l’Agenzia del Territorio ha chiarito che per le iscrizioni ipotecarie frazionate, a garanzia di quote di mutuo frazionato, oggetto di accollo, non può essere utilizzata la nuova procedura semplificata di cancellazione on-line.
L’ipotesi di maggior frequenza è quello dell’immobile in costruzione sul quale è costituita un’ipoteca che, successivamente, viene frazionata tra i vari acquirenti delle singole unità immobiliari.
Secondo l’Agenzia, a seguito del frazionamento, l’ipoteca perde il carattere di indivisibilità, ma non quello dell’unicità: per la cancellazione della stessa sarebbe necessario operare in relazione a tutte le quote originate dal frazionamento e pertanto, per le singole ipoteche è precluso l’utilizzo della procedura semplificata.
Fonte: www.seac.it
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