Con Sentenza 24 novembre 2005, n. 304, la CTP Vicenza ha ribadito che il ruolo per il pagamento dell’ICI deve essere formato e reso esecutivo entro il termine decadenziale previsto dalla legge, individuato dall’art. 12, D.Lgs. n. 504/1992, nel 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il provvedimento di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente.
Inoltre, ha affermato la Commissione, nella cartella devono essere indicati i motivi che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, ed in particolare la data di esecutività così da consentire al contribuente di verificare se siano stati rispettati i termini di decadenza sopra ricordati.
Fonte: www.seac.it