Con Sentenza n. 111/2009, la Ctp di Milano ha dichiarato legittimo il ricorso presentato da un professionista cui sono state iscritte a ruolo, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 le ritenute d’acconto non certificate dal cliente.
Nel caso di specie il professionista, in seguito all’effettuazione di più prestazioni professionali, aveva inviato al cliente una serie di parcelle regolarmente incassate al netto dell’importo relativo alla ritenuta d’acconto. Nonostante numerosi solleciti, tuttavia, il cliente non aveva provveduto ad inviare la certificazione attestante che le ritenute sono state trattenute e versate.
In seguito a tale sentenza, l’Ufficio dovrà ora ricercare il sostituto d’imposta iscrivendo a suo nome la cartella comprensiva di imposta, sanzioni e interessi.
Fonte: www.seac.it
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