Con la Risoluzione n. 55 del 9 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle istanze di rateazione di somme dovute a seguito di attività di controllo esercitate dagli uffici territoriali dell’Agenzia medesima.
La normativa in materia di imposta di bollo fa rientrare nella categoria degli atti esenti le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo.
Con una Risoluzione del 3 marzo 1988 era già stato precisato che, tra tali istanze, devono ricomprendersi anche le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere (la sospensione o) la dilazione del pagamento di qualsiasi tributo.
L’Agenzia ha ricordato, a tal proposito, l’articolo 3-bis del Decreto Legislativo n. 462 del 1997 che prevede, qualora le somme dovute a seguito dei controlli non siano superiori a 2.000 Euro, la concessione, su richiesta del contribuente, del beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente medesimo.
Tali istanze di rateazione sono, quindi, dirette ad ottenere il beneficio della dilazione del pagamento. Si deve, pertanto, riconoscere che esse rientrano nella categoria degli atti esenti dall’imposta di bollo.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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