Con Risoluzione 8 ottobre 2007, n. 3, il Dipartimento per le politiche fiscali si è espresso in merito alla possibilità per i Comuni di ricorrere alla tassa di scopo.
In particolare, l’Ufficio del Federalismo ha disposto che l’istituzione della citata tassa è consentita solamente nelle ipotesi di opere pubbliche che risultano espressamente previste dalla Legge, e nello specifico rientrino nel tassativo elenco previsto dalla Finanziaria 2007. Ne consegue che il Comune non può finanziare con tale tassa l’acquisto di un’area destinata a verde pubblico, in quanto “opera” non prevista nel citato elenco.
Fonte: www.seac.it
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