Con Sentenza 1 aprile 2009, n. 26, la Commissione tributaria regionale di Firenze ha stabilito che, in tema di abuso di diritto da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria può non riconoscere gli effetti dei negozi giuridici posti in essere, chiedendo il pagamento delle imposte dovute; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non potrà altresì irrogare sanzioni, a fronte di obiettive condizioni di incertezza circa l’esatta qualificazione giuridica dei contratti utilizzati.
L’onere della prova con riferimento all’abuso di diritto grava sull’Amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare l’utilizzo di negozi giuridici – di per sé leciti – a scopi elusivi, mentre il contribuente, ai fini della prova liberatoria, deve avvalorare le ragioni che hanno comportato la scelta delle attuate operazioni economiche.
Fonte: www.seac.it
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