Con Risoluzione 21 settembre 2007, n. 263, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la non imponibilità, ai fini dell’imposta di registro, dei provvedimenti di estinzione del processo a seguito di rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’attore, emessi a norma dell’art. 306 C.p.c.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’imposta di registro in misura fissa non si applica, in generale, su tutti i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, ma solo sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, in quanto solo questi possono incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.
Con la rinuncia agli atti del processo, invece, la parte intende porre fine al processo stesso senza giungere ad una pronuncia definitiva. Tale dichiarazione, pertanto, non sconta l’imposta di registro anche se il provvedimento che dichiara estinto il processo dispone la liquidazione delle spese processuali.
Fonte: www.seac.it
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