La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 11736 del 27 maggio 2011, ha evidenziato come il ruolo, anche se atto interno dell’amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, in quanto contiene l’indicazione del periodo d’imposta al quale l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente.
L’iscrizione a ruolo della somma che l’amministrazione reputa sia dovuta dal contribuente, rappresenta, quindi, il valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi.
Si deve allora affermare che l’obbligo di pagamento a carico del contribuente viene ad esistenza già con la formazione del ruolo, che prepara all’esecuzione esattoriale. La cartella di pagamento costituisce, invece, lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d’imposta. Quest’ultimo solo a seguito della notifica della cartella esattoriale viene posto nelle condizioni di impugnare sia tale atto impositivo a valle, sia il titolo per la riscossione a monte, ossia il ruolo, ordinario o straordinario.
La conclusione alla quale è giunta la Suprema Corte è, quindi, che la cartella esattoriale, contrariamente a quanto era stato sostenuto nel caso concreto dall’Agenzia delle Entrate, più che costituire l’atto che dà vita al rapporto obbligatorio tra l’amministrazione ed il contribuente, integra l’unico valido strumento per impugnare, anche l’iscrizione a ruolo. La contestazione dell’iscrizione può avvenire, pertanto, solo tramite l’impugnazione della cartella esattoriale.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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