L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 23 marzo 2007, n. 60/E, in risposta ad un’istanza di interpello ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro da applicare al trasferimento di terreni agricoli e boschivi in ambito di una riserva naturale.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che ai trasferimenti dei beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applica la stessa aliquota agevolata del 3% (anziché del 7%) utilizzata nel caso di trasferimento dei beni culturali di cui agli artt. 10 e seguenti del medesimo codice.
Per avere diritto all’imposta di registro agevolata, l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi della dichiarazione di notevole interesse pubblico o, se non ancora emanata, l’attestazione dell’Amministrazione per i beni culturali da cui risulti che è in corso la procedura di rilascio di tale certificato.
Fonte: www.seac.it
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