Con ordinanza n. 15647 del 1º luglio 2010, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è stato affermato che anche l’impugnazione del diniego di rateizzazione di un debito per imposte o tasse introduce una controversia di carattere tributario devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Non rileva, infatti, che la decisione sull’istanza di rateizzazione debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse.
A tale conclusione è giunta la Suprema Corte sulla base delle seguenti considerazioni.
A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 448 del 2001, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia di imposte e tasse e, dunque, anche a quelle controversie in tema di agevolazioni e riscossione che non attengano al momento dell’esecuzione in senso stretto.
La possibilità, per il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, di richiedere all’agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili costituisce un’agevolazione.
Quindi, la controversia relativa al rigetto dell’istanza di rateizzazione del debito tributario si presenta come una questione sulla spettanza o meno di un’agevolazione, attinente alla fase della riscossione, precedente a quella dell’esecuzione vera e propria. Può dirsi, pertanto, che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione tributaria.
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