Con Circolare 29 aprile 2008, n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle nuove regole disposte dal D.L. n. 59/2008 (di modifica al D.Lgs. n. 546/1992) per le controversie aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.
Si riportano, in sintesi, i principali temi trattati nella Circolare:
- presupposti della sospensione (gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, evidente errore nella individuazione del soggetto e nel calcolo, pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, ecc.);
- trattazione nel merito (la concessione della sospensione dell’esecutività dell’atto impone una più rapida definizione del giudizio);
- giudizio di appello (le controversie innanzi alle Commissioni tributarie regionali, aventi ad oggetto gli atti di recupero di aiuti di Stato illegali, hanno priorità assoluta nella trattazione);
- disciplina transitoria (per accelerare i procedimenti volti al recupero degli aiuti, le controversie devono essere definite nel merito nel termine di sessanta giorni decorrenti dal 9 aprile 2008, data di entrata in vigore del Decreto);
- vigilanza sul rispetto dei termini (a cura dei Presidenti di sezione della Commissione tributaria);
- abrogazione della normativa precedente e adempimenti degli Uffici.
Fonte: www.seac.it
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