Con Sentenza 12 febbraio 2010, n. 3388, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di accertamenti è legittimo l’accesso ai dati extracontabili situati nel centro elaborazione dati di un’azienda, anche se non è stata rilasciata apposita autorizzazione dal capo dell’ufficio da cui gli agenti accertatori dipendono.
Infatti, a differenza delle ispezioni presso il domicilio delle persone fisiche, quelle effettuate presso le aziende non sono dichiarate nulle, qualora non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione: non si ritiene, sul punto, violato il principio costituzionale dell’inviolabilità del domicilio.
Fonte: www.seac.it
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