Con Sentenza 12 ottobre 2007, n. 23471 (depositata il 12 novembre 2007) la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imposizione fiscale relativa alle dichiarazioni testamentarie è indipendente dall’impugnazione del testamento davanti al giudice ordinario da parte di uno o alcuni degli eredi.
Secondo la Corte, infatti, in base all’art. 43, D.Lgs. n. 346/1990 nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento anche se impugnate giudizialmente. Ciò vale sia nel caso in cui l’impugnazione riguardi singole clausole, sia nel caso in cui essa sia finalizzata a contestare la stessa validità del testamento.
Fonte: www.seac.it
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