Con Sentenza 11 marzo 2005, n. 36/04/2005, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha stabilito che la chiusura della lite fiscale pendente produce i suoi effetti anche nei casi in cui il pagamento rateale dell’importo dovuto non sia stato ancora concluso.
Ne consegue, secondo i Giudici, che le somme iscritte, temporaneamente, a ruolo a titolo di imposte, sanzione ed interessi, devono essere ritenute non più dovute, con conseguente annullamento della cartella di pagamento.
Fonte: www.seac.it