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1 Gennaio 1970

Lo status di agricoltore deve essere formalmente certificato

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Con Sentenza n. 94/9/06, la CTR Campania, Sezione IX, ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’art. 9, comma 2, D.P.R. n. 601/1973, in merito alle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani qualora l’acquirente presenti i requisiti di coltivatore diretto.

Per poter beneficiare dell’imposta di registro ridotta, l’acquirente deve:

· certificare il possesso di tali requisiti nell’atto di trasferimento redatto dal notaio oppure

· dichiarare di voler acquisire successivamente tali requisiti e di impegnarsi a fornire l’apposita certificazione all’Ufficio in cui l’atto è registrato entro tre anni dalla stipula dell’atto.

Secondo la Commissione, la mancata, formale produzione di tale certificazione, come prevista dalla legge, fa perdere all’acquirente l’agevolazione, anche se questi possiede di fatto i requisiti di coltivatore diretto già al momento della stipula dell’atto di trasferimento.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006

 

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