NULL
Altre Novità
1 Gennaio 1970

Necessario impugnare l’atto per ottenere il rimborso

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 novembre 2006, n. 24181, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale il diritto al rimborso è subordinato alla tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione da parte del contribuente.

Nel caso di specie, un soggetto aveva inizialmente pagato gli interessi su un’imposta condonata contenuti nell’avviso di liquidazione, chiedendone successivamente il rimborso.

Secondo la Corte, per avere diritto al rimborso, non deve sussistere né un atto impositivo, né un’eventuale pendenza giudiziaria sullo stesso. La mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione nei termini di decadenza, rende definitiva la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, precludendo, quindi, al contribuente il diritto a chiedere il rimborso delle somme indicate nell’atto.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
18 Aprile 2025
Concordato preventivo 2025-2026: via libera al nuovo modello per l’adesione

Con provvedimento direttoriale emesso in data odierna, l’Agenzia delle Entrate ha...

18 Aprile 2025
Rendicontazione di sostenibilità

La Rendicontazione di Sostenibilità o Sustainability Reporting è un documento che...

18 Aprile 2025
Esenzione da ritenute per gli interessi pagati dalle Siiq alla controllante UE

Le Società di investimento immobiliare quotate (Siiq) possono accedere al regime...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto