Con Risoluzione 22 maggio 2007, n. 111 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul requisito della ruralità, ai fini fiscali, delle costruzioni.
In particolare l’Amministrazione finanziaria ha precisato che detto requisito una natura oggettiva e pertanto per il riconoscimento dei benefici fiscali non è necessaria alcuna attestazione preventiva rilasciata al contribuente da parte dell’Agenzia.
Fonte: www.seac.it
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