Con Sentenza 14 luglio 2006, n. 347, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova si è espressa in materia di riscossione della TARSU, nei casi in cui il Comune abbia deliberato un aumento delle tariffe e tale aumento sia stato in seguito dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo.
I giudici hanno concluso che la cartella esattoriale notificata al contribuente per sollecitarlo al pagamento della tassa segue lo stesso destino disposto per l’aumento. Ne consegue che la dichiarata illegittimità dell’aumento delle tariffe comporta anche l’annullamento della cartella inviata al contribuente, che quindi non è obbligato a versare l’importo richiesto.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006
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