Con Risoluzione 4 luglio 2008, n. 280, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’interpretazione dell’articolo 1, comma 37, Legge Finanziaria 2008, ha negato l’estromissione agevolata degli immobili a destinazione abitativa posseduti da un’impresa individuale che svolge attività di locazione immobiliare.
L’Amministrazione, nel richiamare una precedente risoluzione (ris. 9 aprile 2004, n. 56) ha precisato che, per le imprese che svolgono attività immobiliare, rientrano tra gli immobili strumentali solo quelli che sono tali per natura a prescindere dall’effettivo utilizzo da parte del possessore o dalla sua eventuale locazione a terzi.
Inoltre, considerando che nella fattispecie l’imprenditore aveva acquistato nel 2001 l’immobile (strumentale per natura) trasformandolo poi, nel 2005, sia pur parzialmente, in abitazione, l’Agenzia precisa che la procedura di estromissione agevolata risulta applicabile con esclusivo riferimento alla parte di locali che risultano, alla data del 30 novembre 2007, accatastati nella categoria C/3 e che sono quindi strumentali per natura.
Fonte: www.seac.it
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