Con Sentenza 1º ottobre 2004, n. 19668, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha sottolineato come, in ogni fase del processo tributario davanti alle Commissioni, la notificazione sia da considerarsi correttamente eseguita anche quando effettuata tramite lettera raccomandata.
La posizione dei Giudici si appoggia all’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, che non trova applicazione solo nei casi in cui sia presente una specifica indicazione che richiede diverse modalità di notifica.
Fonte: www.seac.it