Con Sentenza 17 marzo 2005, n. 5843, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla portata dell’art. 74, Legge n. 342/2000 il quale dispone che, dal 17 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi della rendita hanno valenza solo a decorrere dalla data di notifica degli stessi al contribuente.
Nel caso in esame, il contribuente lamentava appunto di essere stato raggiunto da un avviso di liquidazione ICI senza che prima gli fosse stata notificata la rendita catastale, in atti al Comune competente già dal 1999.
Tuttavia, i Giudici, accogliendo la tesi del Comune, hanno affermato che l’ICI è dovuta in quanto, anche se l’attribuzione della rendita non è mai stata notificata al contribuente, l’atto porta una data anteriore al 31 dicembre 1999 e pertanto risulta sufficiente la successiva emanazione dell’avviso di liquidazione.
Fonte: www.seac.it