NULL
Altre Novità
4 Dicembre 2009

Notificazione degli atti da parte di Equitalia: CTP di Lecce

Scarica il pdf

Con Sentenza 16 novembre 2009, n. 909/5/09, la CTP di Lecce ha disposto che Equitalia non può notificare i propri atti a mezzo posta, in quanto non è presente una disposizione legislativa che lo permetta. Ciò significa che la notifica dell’iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente di riscossione mediante servizio postale non è valida, poiché eseguita da un soggetto non abilitato.

I giudici hanno precisato che l’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 permette agli Agenti della riscossione di notificare i propri atti per posta, mediante un invio di raccomandata, ma solo utilizzando ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati, ovvero tramite i messi comunali, a seguito di convenzione tra Comune e concessionario.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto