Con Sentenza n. 57/10/2007, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, nel respingere l’impugnazione di un provvedimento di liquidazione ICI riferito al 2001 da parte di una società, ha stabilito la legittimità dell’invio dello stesso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
La sentenza statuisce, inoltre, la legittimità costituzionale della proroga dei termini per la notifica dei provvedimenti di liquidazione nonché la conformità alle disposizioni TUEL del potere di sottoscrivere l’atto impositivo da parte del dirigente del settore tributi.
Non è risultato applicabile, nel caso in esame, l’istituto del cumulo giuridico, con conseguente riduzione delle sanzioni, in quanto l’atto riguardava solamente un unico anno d’imposta ed una sola violazione.
Fonte: www.seac.it
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