Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2013, è stato disposto che i contribuenti, all’atto della richiesta di un piano di rateazione delle somme iscritte a ruolo, potranno alternativamente chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, oppure richiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Inoltre, all’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore potrà richiedere alternativamente un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, oppure potrà richiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Le stesse alternative saranno offerte al debitore in caso di proroga di un piano di rateazione straordinario.
Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non precluderà la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
Nel Decreto sono state precisate le condizioni per la richiesta dei piani di rateazione straordinari.
E’, inoltre, previsto che i piani di rateazione ordinari ed i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del Decreto, potranno, su richiesta del debitore ed in presenza delle condizioni indicate nel Decreto medesimo, essere aumentati fino a 120 rate.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.