Con Sentenza n. 103/29/08, la Commissione tributaria Lazio ha stabilito che, nel rispetto dello Statuto del contribuente emanato con Legge n. 212/2000, ha riconfermato la centralità della motivazione nel procedimento di accertamento tributario ai fini della validità formale dell’atto.
La Ctr Lazio ha, infatti, disposto che, è nullo, per carenza di motivazione l’accertamento notificato al socio di una società di capitali a base ristretta, senza l’allegazione del richiamato accertamento effettuato nei confronti della società.
Fonte: www.seac.it
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