Con la Risoluzione n. 85 del 31 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfettario di 1.000 Euro per ciascun lavoratore, dovuto dai datori di lavoro che dichiarano di occupare irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti in Italia in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 (articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012). Si ricorda che la dichiarazione può essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
I codici istituiti sono il codice “REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012” ed il codice “RESU”, denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.
Nella Risoluzione è stato precisato che nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere inseriti i dati anagrafici ed il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, devono essere indicati: nel campo “tipo” la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi” il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore; nel campo “codice” il codice tributo; nel campo “anno di riferimento”, l’anno 2012, per il quale si effettua il versamento.
La decorrenza dell’efficacia dei nuovi codici tributo è stata fissata alla data del 7 settembre 2012.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.