Con Risoluzione 17 luglio 2009, n. 186, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, al fine di valutare il livello di disagio economico dei destinatari delle borse di studio assegnate dalle Onlus, è corretto applicare i parametri ISEE stabiliti per l’esenzione dalle tasse universitarie nella Regione in cui opera l’ente.
In particolare il sistema tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e consente di rispettare il perseguimento delle finalità di utilità sociale richieste alle organizzazioni senza scopo di lucro.
Fonte: www.seac.it
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