Con Sentenza 5 dicembre 2005, n. 26394, la Corte di Cassazione ha affermato che le agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, Legge n. 604/1954, a favore della piccola proprietà contadina, spettano anche nel caso in cui il coltivatore diretto acquisti la sola nuda proprietà del fondo da lui coltivato.
Infatti, ha precisato la Corte, la dizione di “atti inerenti” alla formazione della piccola proprietà deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale fine, apparendo del tutto irrazionale una diversa interpretazione, più restrittiva.
Fonte: www.seac.it