Con Sentenza n. 98/2005, depositata il 14 febbraio scorso, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha stabilito che un documento informatico trasmesso per posta elettronica non può essere considerato equivalente a quello formato per iscritto e inviato a mezzo posta ordinaria o corriere, se non è stato sottoscritto con firma digitale o altra tipologia di firma elettronica.
In assenza di firma digitale infatti il documento non possiede i requisiti legali necessari per ricondurlo con certezza la paternità al ricorrente.
Nello specifico, il caso esaminato riguardava il ricorso contro un provvedimento disciplinare presentato l’ultimo giorno utile per la sua proposizione, tramite il servizio di posta elettronica.
Fonte: www.seac.it