Con Sentenza 15 febbraio 2010, n. 3519, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria può decidere di ritirare l’accertamento anche durante il giudizio.
Infatti, non sussiste divieto per le Entrate di riconoscere l’illegittimità dell’atto impositivo e di ritirarlo in via di autotutela, provocando così la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo pendente.
Tale statuizione trova giustificazione nell’esigenza di un contenzioso che abbia una giusta limitazione temporale e che non venga proseguito a tutti i costi.
Fonte: www.seac.it
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