Con Sentenza 21 agosto 2007, n. 17818, la Corte di Cassazione ha affermato la non perentorietà del termine di un anno, come indicato dall’art. 3, D.M. n. 701/1994, entro il quale l’Agenzia del Territorio può rettificare la rendita presunta di un immobile indicata dal titolare di un diritto reale su di esso, attraverso la procedura Docfa.
Secondo la Cassazione, la procedura Docfa non è qualificabile come vera e propria istanza, in quanto essa ha come unico scopo, quello di rendere più celere il procedimento amministrativo di determinazione della rendita da parte dell’Amministrazione. Inoltre, la perentorietà del termine per la conclusione del procedimento, non solo non è rinvenibile nella disposizione citata, ma non è possibile attribuire un termine temporale all’aggiornamento delle rendite catastali.
Fonte: www.seac.it
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