E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 febbraio 2011 la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Lo scopo della Direttiva, così come individuato nell’articolo 1 della Direttiva medesima, è, appunto, quello di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese.
In base all’articolo 3 della Direttiva, gli Stati membri dovranno assicurare che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, purchè siano soddisfatte due condizioni:
– il creditore abbia adempiuto gli obblighi contrattuali e di legge;
– il creditore non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto ed il ritardo sia imputabile al debitore.
In più, il creditore avrà diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita nel contratto; se la data di scadenza non è stabilita nel contratto, il creditore avrà diritto agli interessi di mora:
– alla scadenza del termine di 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura, oppure,
– se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura, alla scadenza dei 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, oppure,
– se la data di ricezione da parte del debitore della fattura è anteriore a quello del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, alla scadenza dei 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi.
Inoltre, gli Stati membri dovranno assicurare che il periodo di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese non superi i 60 giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto.
Le stesse regole dovranno valere anche nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni. Ma nelle transazioni commerciali nelle quali l’amministrazione pubblica è la parte debitrice, il termine di pagamento è di norma di 30 giorni, eccetto nei casi nei quali gli Stati si avvalgono della facoltà di prorogare il termine fino a 60 giorni, prevista per qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economica di natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul mercato, e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.
Inoltre, se gli interessi di mora diventano esigibili, il creditore avrà diritto di ottenere dal debitore, come minimo, e senza che sia necessario un sollecito, un importo forfettario di 40 Euro, quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti. Il creditore avrà diritto, altresì, ad un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero ulteriore, comprese le spese sostenute per aver affidato un incarico ad un avvocato o ad una società di recupero crediti.
Nella Direttiva viene anche disposto che il titolo esecutivo deve poter essere ottenuto dal creditore entro 90 giorni
dalla presentazione del ricorso o delle proposizione di una domanda dinanzi all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità competente, nel caso in cui non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali.
La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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