Con Sentenza n. 24311/2009, la Corte di Cassazione si è espressa riguardo la corretta applicazione della normativa che disciplina la pubblicità effettuata tramite l’uso di veicoli contenuta nell’articolo 13, D.Lgs. n. 507/1993.
Secondo i giudici, la pubblicità esibita da un’impresa su veicoli di proprietà di soggetti terzi (esercenti attività di autonoleggio) ma utilizzati per il trasporto di propri prodotti è soggetta ad imposta sulla pubblicità.
L’esenzione dal pagamento del tributo si rende pertanto applicabile solo alle imprese che esercitano l’attività di trasporto per conto proprio (cioè usano mezzi propri) oppure per conto terzi, mentre non spetta alle imprese che effettuano il trasporto della merce prodotta solo come attività strumentale.
Fonte: www.seac.it
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