Con Sentenza n. 12070/2004, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imposta sulla pubblicità è dovuta quando sulle pareti esterne di uno stabilimento appaiono scritte idonee a comunicare la presenza di un’impresa commerciale, mentre il problema non si pone quando il marchio è apposto sui prodotti dell’impresa.
Secondo i Giudici, anche la dimensione del marchio assume rilevanza in tal senso, poiché le scritte in questione, occupando una superficie di circa 90 mq, sono oggettivamente idonee a pubblicizzare la presenza di un’impresa commerciale.
Fonte: www.seac.it