Con Risoluzione 21 novembre 2007, n. 338, l’Agenzia delle Entrate ha istituto i codici tributo necessari per gli intermediari che intendono fruire del ravvedimento operoso per sanare l’omesso/tardivo invio delle dichiarazioni fiscali e/o l’apposizione del visto di conformità o asseverazione infedele.
In particolare, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 8924 denominato “Ravvedimento – Sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati – articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997”;
- 8925 denominato “Ravvedimento – Sanzione per rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell’attività di assistenza fiscale – articolo 39 comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del D.Lgs. 241/1997”.
Fonte: www.seac.it
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