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25 Giugno 2011

Ravvedimento operoso, accertamento sintetico, studi di settore: l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti della stampa specializzata.

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La Circolare n. 28 del 21 giugno 2011 contiene una serie di risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, alla stampa specializzata, in materia di ravvedimento operoso e di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate ha escluso che possa avvenire la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stata commessa la violazione. Tale affermazione vale nonostante le modifiche apportate dalla Legge di stabilità del 2010.

E’ stata, inoltre, confermata l’alternatività tra l’accertamento sintetico ed il redditometro. La scelta tra i due strumenti non deve necessariamente essere effettuata a monte, ma può avvenire anche successivamente in base alle risultanze istruttorie.

Riguardo all’ipotesi dell’acquisto di un bene di natura patrimoniale effettuato tramite finanziamento, l’accertamento sintetico sarà svolto con riferimento alle quote o ai canoni pagati nell’anno, che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del periodo d’imposta esaminato. L’accertamento sintetico non guarderà, invece, all’intero valore dell’operazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, nell’ambito della prova contraria che il contribuente può opporre all’accertamento sintetico, si devono considerare i redditi reali finanziari disponibili, anche se esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile. Nella Circolare viene riportato l’esempio della persona fisica titolare di un immobile di interesse storico – artistico dato in locazione che, fiscalmente, è tenuto a dichiarare la sola rendita catastale. Nell’ambito dell’accertamento sintetico verrà preso in considerazione anche il canone di locazione effettivamente riscosso.

Nell’ambito dell’attività di controllo, inoltre, il concetto di imprese in perdita sistemica deve essere riferito alle ipotesi nelle quali, per più di un periodo d’imposta, le imprese presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati a amministratori e soci, e a condizione che non abbiano deliberato e interamente liberato, nello stesso periodo, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

Infine, in materia di studi di settore, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in linea generale, le versioni evolute degli studi di settore possono essere utilizzate, se più favorevoli per il contribuente e a richiesta dello stesso, anche con riguardo a periodi d’imposta precedenti a quello della loro entrata in vigore. Però, gli interventi correttivi per gli studi di settore, previsti in riferimento ai periodi d’imposta 2008 e 2009, che tengono conto degli effetti della crisi economica di questi anni, non sono applicabili in via retroattiva, in quanto un utilizzo in questo senso non sarebbe idoneo a stimare correttamente la capacità dell’operatore economico di produrre ricavi o compensi per annualità diverse da quelle nelle quali si è verificata la specifica congiuntura economica.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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