Nella Risoluzione n. 67 del 23 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del ravvedimento operoso.
E’ stato, in primo luogo, affermato che deve escludersi la possibilità di una rateazione, intesa come pagamento dilazionato nel tempo delle somme dovute a titolo di ravvedimento. In riferimento a tale questione, è stato, infatti, precisato che il ravvedimento non produce i suoi effetti qualora venga versata solo la prima rata di quanto complessivamente dovuto ed i versamenti delle rate successive siano, invece, effettuati oltre i termini previsti dalle norme. Inoltre, nel caso intervenga un controllo fiscale tra un versamento e l’altro, il contribuente non potrà sostenere che vi sia stata la definizione integrale della violazione a seguito del versamento della prima rata.
L’Agenzia delle Entrate, però, ha anche affermato che non è esclusa la possibilità di un ravvedimento parziale di quanto dovuto. Affinché si perfezioni il ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti gli interessi e le sanzioni commisurati alla frazione dell’imposta versata tardivamente.
Tale ravvedimento parziale non sarà comunque ammissibile qualora intervengano dei controlli fiscali nei confronti del contribuente o qualora sia scaduto il termine per il ravvedimento. In questi casi, il versamento della frazione d’imposta ancora dovuta dovrà avvenire senza che possa essere applicata la riduzione delle sanzioni.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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