L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 19 marzo 2009, chiarisce che le nuove misure delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso, introdotte dal D.L. n. 185/2008 (decreto anticrisi), trovano applicazione dalle regolarizzazioni effettuate dal 29 novembre 2008 – data di entrata in vigore del decreto – anche se riguardanti violazioni commesse prima di tale data.
Queste le nuove misure delle sanzioni ridotte attualmente in vigore:
- sanzione pari al 2,5% (1/12 del 30% corrispondente alla sanzione intera) dell’importo non versato qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni;
- sanzione pari al 3% (1/10 del 30% corrispondente alla sanzione intera) dell’importo non versato qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo comprensivo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale, e della sanzione come sopra determinata.
Fonte: www.seac.it
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