Con Sentenza n. 224/2004 la Sesta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha disposto la nullità dell’avviso di recupero del bonus investimenti nelle aree svantaggiate notificato per posta.
Essendo qualificabile come atto impugnabile autonomamente, lo stesso è infatti assoggettato alla procedura di notificazione disposta dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890.
Fonte: www.seac.it